Veramente dopo la terza esperienza d’asta l procedura si estingue? Quindi viene a cessare la procedura esecutiva?
Questa notizia è circolata moltissimo soprattutto a livello web ma è un problema perché non risponde a verità o meglio, risponde a una verità parziale, in quanto noi stiamo parlando di esecuzioni immobiliari e non di esecuzioni mobiliari. Per fare un po’ di chiarezza su questo argomento dobbiamo tornare alla riforma del 2016, all’interno della quale si parlava di una modifica ma relativa alle aste mobiliari, in questo caso il giudice, mentre preparava tutta la parte relativa alla vendita, doveva fissare massimo tre esperienze d’asta, quindi soltanto per quel che riguardava le aste mobiliari.
Per quanto riguarda invece le aste di nostro interesse, quindi quelle immobiliari, non c’è alcun termine massimo di esperienze d’aste. C’è la possibilità si, da parte del giudice, di estinguere anticipatamente la procedura per motivi molto specifici. Vediamo ora insieme quali sono i tre passaggi che possono portare a un’estinzione anticipata della procedura esecutiva immobiliare:
- Il primo è l’istanza. Può essere sia il creditore oppure il debitore a formulare un’istanza al giudice chiedendo l’estinzione anticipata della procedura esecutiva.
- Il secondo è il procedente: il creditore procedente è colui che alimenta la procedura, quindi il giudice ricevendo l’istanza, se non è avvenuta da parte del creditore procedente ma è avvenuta da parte del debitore, naturalmente convoca il creditore procedente per capire esattamente quali sono anche le intenzioni del creditore.
- Il terzo è l’estinzione. Il giudice ha la possibilità, a sua discrezione, di estinguere la procedura. Naturalmente sentirà le parti in causa ma se riterrà che la procedura è anti-economica, quindi i costi per portare avanti questa procedura sono più alti di quanto si può ottenere dalla vendita dell’immobile può decidere di estinguere anticipatamente la procedura esecutiva.
Quindi, per quanto riguarda le esecuzioni immobiliari non esiste un numero massimo di esperienze d’asta, sarà soltanto il giudice ad avere la facoltà di decidere se una procedura è antieconomica e potrà in quel caso estinguerla anticipatamente.